Back to top

Chiedere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) e la certificazione per il bonus facciate

Descrizione

Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative a un'area o un immobile.

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 30 questo tipo di certificato serve:

  • quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente a oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie
  • quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente a oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al nuovo catasto edilizio urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 m².

Il certificato non può essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 40) ed è possibile sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 47). 

Il bonus facciate è un'agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate dal Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444, art. 2:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 m³/m².

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al Decreto ministeriale 26/06/2015 e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla Tabella 2 allegata al Decreto ministeriale 11/03/2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal Decreto ministeriale 11/05/2018.

Se il richiedente non fosse a conoscenza dell'ubicazione dell'edificio, all'interno della domanda di rilascio del certificato di destinazione urbanistica è possibile chiedere l'indicazione della zona in cui ricade.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate.

In Comune di Calcinaia …

Clicca qui per accedere al regolamento urbanistico

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?