Il Testo Unico dell'edilizia non prevede che gli elaborati progettuali siano timbrati dal progettista. Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 125 prevede che chi ne ha titolo depositi il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni.
Sugli elaborati cartacei è consuetudine che la firma del progettista sia affiancata dal timbro dell'ordine professionale che costituisce una sorta di attestazione dell'iscrizione all'albo. Questa consuetudine è stata ripresa negli statuti regolamentari di molti ordini e collegi professionali che ne impongono l'uso.
L'efficacia dei regolamenti degli enti professionali quali norme giuridiche è oggetto di discussione, ma certamente queste non possono essere applicabili se contrastano con le norme statuali.
Se l'Amministrazione ritiene necessaria l'apposizione del timbro oltre a quella della firma è necessario che i documenti informatici siano sottoscritti con firma digitale che, come prevede il Decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, art. 24, com. 2, integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere a ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Attenzione: alcuni ordini e Amministrazioni ritengono strettamente necessaria l'apposizione del timbro. Ti consigliamo di firmare comunque gli elaborati progettuali della tua istanza con la fima digitale, nessuna Pubblica Amministrazione potrà rifiutarla.